
di Riccardo CORSETTO

Una sentenza che farà tremare i polsi a Conte e ai suoi ministri di Governo. Il Tribunale di Roma, il 16 dicembre scorso, ha dato ragione al proprietario di un grosso immobile commerciale del centro storico di Roma, avverso il quale una società conduttrice si rifiutava di lasciare l’immobile per le morosità dovute all’emergenza sanitaria dovuta al Covid19.
Insolvente per circa 260 mila euro, la società, una Srl venditrice di una nota linea di abbigliamento, nei mesi della prima ondata Covid che vanno da marzo ad agosto del 2020, si era opposta allo sfratto per morosità motivando la propria insolvenza con lo stato di emergenza sanitaria. Una istanza che il Tribunale di Roma ha però rigettato (sent. n. 45986 del 16/12/2020), disponendo “il rilascio dell’immobile”. Dando atto che non sussistono gravi ragioni in contrario. Ma quello che qui interessa sono le premesse che hanno condotto il giudice a tale verdetto. Premesse che non fanno rientrare la pandemia Covid tra quegli stati di calamità naturale che la legge contempla per la moratoria di gabelle o la revoca di obbligazioni di natura privata, come ad esempio l’obbligo del canone.
Per il giudice, insomma, il Covid non fa cadere l’obbligo di pagare l’affitto perché:
“l’esistenza di una emergenza sanitaria non è di per sé condizione intrinsecamente impediente in termini assoluti, diversamente dal caso del crollo dell’immobile a seguito di terremoto o del crollo dell’unica via di accesso all’immobile a seguito a calamità naturale. In altre parole, per il giudice, ogni attività umana avrebbe potuto continuara a svolgersi regolarmente anche in periodo di emergenza sanitaria (…).
Prima di arrivare a questo però il giudice si sofferma nella sentenza sui DPCM del Governo. E lo fa con parole che stanno certamente facendo tremare i polsi a Giuseppe Conte. Eccone alcuni estratti:
“La limitazione ai diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti che si è verificata nel periodo di emergenza sanitaria è dovuta quindi non alla intrinseca diffusione pandemica di un virus ex se, ma alla adozione “esterna” dei provvedimenti di varia natura “normativi” ed amministrativi” i quali, sul presupposto della esistenza di una emergenza sanitaria hanno compresso o addirittura eliminato alcune tra le libertà fondamentali dell’Uomo, così come riconosciute sia dalla Carta Costituzionale che dalle Convenzioni Internazionali.”
Secondo il giudice da ciò deriva che “le dedotte conseguenze per l’istante non sono affatto riconducibili all’emergenza sanitaria in sé intesa ma al complesso normativo provvedimentale che su tale presupposto è intervenuto sui diritti e sulle libertà dei cittadini, ivi compresi quelli dell’interessato istante.”

Diverse ed autorevoli sono state le opinioni di coloro (per tutti i presidenti emeriti della Corte Costituzionale Baldassarre, Marini, Cassese) che hanno rilevato la incostituzionalità del DPCM. Come già evidenziato da altra giurisprudenza (giudice di Pase di Frosinone) non può ritenersi che un DPCM possa porre limitazioni a libertà costituzionalmente garantire, non avendo valore e forza di legge. Nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri. DPCM, dice il giudice, che dovrebbero essere preceduti e “motivati” da una legge, avendo natura amministrativa, e che invece non sono motivati da tale rapporto di dipendenza.
“Nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Pertanto poiché gli atti amministrativi, compresi quelli di Alta Amministrazione, com e lo stato di emergenza sono soggetti al principio di legalità, la delibera del CdM del 31.01.2020 è illegittima perché emessa in assenza dei relativi poteri da parte del Consiglio dei Ministri, in violazioe degli articoli 95 e 78 che non prevedono il potere del CdM della Rupubblica Italiana di dichiarare lo Stato di emergenza sanitaria. Da ciò discende la illegittimità dei DPCM che hanno imposto la compressione dei diritti fondamentali che oggi viene addotta quale causa eziologica dell’alterato equilibrio del sinallagma contrattuale.”
Adesso c’è chi, come l’avvocato Marco Mori, invoca le manette. Dopo questa sentenza che dichiara “radicalmente illegittimo l’operato del Governo è ora che vadano ad arrestarli tutti”. Leggi qui la sentenza completa https://drive.google.com/file/d/1Njr6yhYa_WBdYMS4-pNdQh-xmtN5qSgH/view
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