(Fonte UNSIC) – Approda in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).
Ampio il ventaglio di interventi in materia di lavoro, fisco e di sostegno alla liquidità
e allo sviluppo delle imprese.
Di seguito un breve riepilogo delle misure in essa comprese.
IVA agevolata su take away e delivery
Al comma 40 della legge 178/2020 si prevede l’applicazione dell’IVA ridotta
al 10% anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio.
Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali
Viene introdotto un abbattimento dell’IRES del 50% sui dividendi percepiti dagli enti
pubblici e privati diversi dalle società che svolgono senza scopo di lucro ed in via
esclusiva o principale una o più attività di interesse generale nei seguenti ambiti:
– famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e
formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato,
filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti
civili;
– prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura
di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei
consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi
psichici e mentali;
– ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
– arte, attività e beni culturali.
Il risparmio d’imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette attività di
interesse generale.
Incentivi rientro in Italia lavoratori qualificati
Il comma 50 – di modifica dell’articolo 5 del D.L. n. 34/2019 – consente di usufruire
dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati
anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che,
alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario
previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.
Essi possono optare per l’estensione per 5 periodi d’imposta del predetto regime di
favore, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% per cento dei redditi
agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in
Italia.
Tali disposizioni non si applicano agli sportivi professionisti.
Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti
Ai commi da 20 a 22 è prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione
finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare
l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori
autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai
professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito
complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o
dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno
2019;
Riallineamento fiscale avviamento
Il comma 83 estende la possibilità di effettuare il riallineamento contabile/fiscale,
attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, anche all’avviamento ed alle altre
attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Incentivi operazioni aggregazione aziendale
I commi da 233 a 243 introducono un nuovo incentivo ai processi di aggregazione
aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento
d’azienda, che vengano deliberati nel 2021.
In particolare, al soggetto risultante dalla fusione è consentito trasformare in credito
d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali e
eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla
data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o
trasformate in credito d’imposta a tale data.
L’efficacia della trasformazione delle DTA in credito d’imposta è subordinata
al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle DTA
oggetto di trasformazione.
La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP
nell’esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di
imposte sui redditi ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione.
Locazioni brevi
Con il comma 595 si prevede che, a partire dal periodo di imposta relativo all’anno
2021, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L.
n. 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non
più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.
Negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in
forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile.
Esenzione 2021 prima rata IMU turismo
Ai commi da 599 a 601 viene prevista l’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 per
le seguenti tipologie di immobili:
– stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti
termali;
– immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili
degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di
montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni,
delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei
campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo
1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi
esercitate;
– immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di
allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;
-discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti
passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.
Bonus locazioni
Il comma 602 estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a
uso non abitativo, di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e
modificato dai successivi provvedimenti emergenziali. Si interviene in particolare sul
comma 5 del predetto articolo 28, includendo tra i soggetti beneficiari le agenzie di
viaggio e i tour operator. Con un’ulteriore modifica, si prevede che per questi ultimi
soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30 aprile 2021, in
luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.
Semplificazioni fiscali
Con il comma 1102 si introducono diverse semplificazioni fiscali. In particolare:
– si allineano, per i contribuenti minori, le tempistiche di annotazione delle fatture nei
registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta. Per i predetti
contribuenti quindi si prevede che l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture
emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di
effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle
operazioni;
– si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022,
i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi
effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono
trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato
della fattura elettronica e quindi non più attraverso l’esterometro.
Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi
I commi da 1109 a 1115 modificano in diversi punti l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015
e il D.lgs. n. 471/1997. In particolare:
– viene precisato che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se
richiesta dal cliente) che attestano l’avvenuta operazione è effettuata non oltre il
momento dell’ultimazione dell’operazione;
– viene differita al 1° luglio 2021 l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di
incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione;
Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni
I commi 1122 e 1123, con la modifica del comma 2, dell’articolo 2, del D.L. n.
282/2002, prorogano la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni e
delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1°
gennaio 2021, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva che viene calcolata, per
ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l’aliquota dell’11%. Nello specifico
le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali
di pari importo a decorre dalla data del 30 giugno 2021 e la redazione ed il giuramento
della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del 30 giugno 2021.
Proroga bonus edilizi
Con i commi da 58 a 60 e 76, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i seguenti
bonus:
– il bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti;
– la detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura
potenziata del 50%;
– l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità
immobiliari;
– il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile. Per il 2021, viene elevato da
10.000 euro a 16.000 euro l’ammontare massimo di spese detraibili;
– il bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di
edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e
realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Bonus idrico
I commi da 61 a 65 introducono un bonus idrico, pari a 1.000 euro, a favore
delle persone fisiche residenti in Italia, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per
interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico
ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia
esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti
di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Superbonus 110%
Con i commi da 66 a 75 viene modificata la disciplina del superbonus 110% e in
particolare:
– tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di
fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli
interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate,
anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
– il superbonus viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici
privi di attestato di prestazione energetica, all’eliminazione delle barriere
architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
– viene chiarito che una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente
indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti
di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas;
impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;
– viene stabilito che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per
lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che
sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus;
– per quanto riguarda l’obbligo di assicurazione per i professionisti viene specificato
che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni
relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro
inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del decreto Rilancio.
Disciplina straordinaria del Fondo garanzia PMI
Al comma 244 viene invece prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplina
straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto
Liquidità (D.L. 23/2020), prevedendo, al contempo, che dal 1° marzo 2021 e fino al
30 giugno 2021, le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250
e non superiore a 499) non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma
saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo
centrale: garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per
un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto
dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti
dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.
Con il comma 216 si dispone che i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100%
dal Fondo previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non
più di 10 ma di 15 anni. Ai sensi del comma 217 il soggetto beneficiario dei
finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla
durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del
tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse,
prevedendo che il tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se
positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.
Proroga moratoria PMI
I commi da 248 a 254 prorogano al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le
PMI prevista dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).
Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già
ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da
far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto
turistico, entro il 31 marzo 2021.
Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio
2021.
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
I commi 263 e 264 modificano e prorogano fino al 30 giugno 2021 alcune delle
agevolazioni stabilite dall’articolo 26 (in particolare, dai commi 8 e 12) del decreto
Rilancio (D.L. 34/2020).
Le novità riguardano, in particolare, il credito d’imposta sulle perdite e il Fondo
Patrimonio PMI.
Per quanto riguarda il credito d’imposta sulle perdite, per gli aumenti di capitale
deliberati nel primo semestre del 2021, viene aumentato dal 30 al 50% l’ammontare
massimo del credito d’imposta a favore della società. Resta fermo che il credito
d’imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo
all’esercizio 2020. Viene inoltre stabilito che il credito può essere utilizzato in
compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro
il 30 novembre 2021, ferma restando la data d’inizio.
Bonus affitti per unità immobiliari residenziali
Con i commi da 381 a 384 si introduce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021,
a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano
abitazioni principali del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione. Il
contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro il limite
massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via
telematica la rinegoziazione del canone di locazione all’Agenzia delle Entrate.
Disposizioni sulla riduzione di capitale delle società
Il comma 266, sostituendo l’articolo 6 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), dispone
che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre
2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis,
quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di
scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli
articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito
dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile,
è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale
esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile
l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa
all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una
cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali
decisioni alla chiusura del quinto esercizio. L’assemblea che approva il bilancio di tale
esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del
codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della
società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo
comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Le perdite di cui sopra devono
essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi
prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
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